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L’attuale articolazione del "blocco" dei licenziamenti

L’attuale articolazione del "blocco" dei licenziamenti

Anche in considerazione degli ultimi provvedimenti del Governo, la disciplina emergenziale che riguarda il divieto di procedere a licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo risulta essere così articolata:

  • datori di lavoro che possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: per la generalità di questa categoria di datori di lavoro il divieto di licenziamento è cessato il 30 giugno 2021. Il “blocco” però continua a riguardare i singoli datori di lavoro che, in concreto, facciano effettivo ricorso ad uno degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale, per tutto il periodo dell’intervento dell’integrazione salariale: CIGS ex art. 40, primo comma, D.l. 73/2021 (riservata ai datori di lavoro che abbiano registrato un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre 2019 e che abbiano sottoscritto un accordo sindacale finalizzato al mantenimento dell’occupazione); CIGO o CIGS ex art. 40, terzo comma, D.l. 73/2021 (CIG per le quali non è dovuto in contributo addizionale); o  CIG in deroga ai sensi dal primo comma del nuovo art. 40 bis del D.l. 73/2021, introdotto dal D.l. 99/2021, qualora non sia possibile accedere a CIGO e CIGS per avere esaurito le settimane integrabili
  • datori di lavoro che possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, al FIS e ai Fondi Bilaterali: il divieto di licenziamento permane sino al 31 ottobre 2021. Secondo l’interpretazione maggioritaria, il divieto si applica in ogni caso, anche qualora il datore di lavoro non faccia effettivamente ricorso agli ammortizzatori sociali
  • datori di lavoro dei settori tessile, dell’abbigliamento, della pelletteria e della pellicceria (codici ATECO 13, 14 e 15): il divieto di licenziamento permane sino al 31 ottobre 2021. Per questi settori è riconosciuto un ulteriore periodo di CIG COVID-19 di diciassette settimane, da fruire tra l’1 luglio ed il 31 ottobre 2021 (art. 4, secondo comma, D.l. 99/2021).

In tutti i casi di residua applicazione del divieto di recesso, i licenziamenti collettivi e per ragioni oggettive saranno comunque possibili nelle ipotesi di deroga già previste nei precedenti interventi emergenziali: cambio appalto, cessazione dell’attività di impresa, fallimento senza prosecuzione dell’attività ed accordi collettivi finalizzati all’esodo incentivato.

Si deve rilevare, infine, che le parti sociali hanno sottoscritto un avviso comunque nel quale concordano di “impegnarsi a raccomandare” di fare ricorso agli ammortizzatori sociali prima di procedere ad eventuali licenziamenti: per come formulato, l’avviso comune non è in grado di porre vincoli direttamente in capo ai datori di lavoro, che, resteranno, quindi, liberi di non dare seguito ad eventuali inviti della propria associazione datoriale e di procedere ai licenziamenti.

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