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Integrità fisica del personale VS libertà individuale del dipendente

Integrità fisica del personale VS libertà individuale del dipendente

Interviene sul punto il Tribunale di Bergamo con sentenza dell’8 febbraio 2022, n. 549 statuendo che la scelta datoriale di impedire l'accesso ai locali ai lavoratori che si rifiutino di sottoporsi al tampone antigienico nel contesto di una campagna di screening anti Covid-19 organizzata dal datore di lavoro è legittima in quanto funzionale all'esigenza di garantire l'incolumità psico-fisica di tutti i lavoratori.

Nel mese di aprile 2021 una società ha organizzato una campagna di prevenzione anti Covid-19, invitando tutti i dipendenti di uno stabilimento a sottoporsi al tampone antigienico e facendo presente che la mancata adesione alla campagna avrebbe comportato l'irricevibilità della prestazione lavorativa per 14 giorni con collocazione in permesso non retribuito.

Un dipendente, non appena ricevuto il preannunciato provvedimento per mancata adesione alla suddetta campagna, presentava ricorso ex art 414 c.p.c. con istanza cautelare.

Il Tribunale di Bergamo, preliminarmente, ha  ribadito l'obbligo datoriale di salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti ai sensi dell'art. 2087 c.c., anche sulla base degli obblighi specifici previsti dal D.lgs. 81/2008 sia per il datore di lavoro che per i lavoratori.

In particolare, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro rientra l'obbligo per l'imprenditore di eliminare o, ove non sia possibile, minimizzare i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (art. 15, D.lgs. 81/2008).

Anche il lavoratore è tenuto a contribuire all'adempimento degli obblighi previsti in materia (art. 20, D.lgs. 81/2008).

Con riferimento all'emergenza epidemiologica, il Tribunale ha precisato che la normativa vigente e la regolamentazione in materia (Protocollo del 24 Aprile 2020 ed il relativo aggiornamento del 6 aprile 2021) non prevedono l'obbligatoria adesione alle campagne di prevenzione epidemiologica per il personale dipendente. Tuttavia, il summenzionato Protocollo prevede espressamente che il datore di lavoro possa “integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legale al COVID-19”.

Peraltro, come indicato, altresì, dal Tribunale di Sondrio (ordinanza del 29.04.2021), deve distinguersi lo strumento del tampone antigienico dal vaccino anti Covid-19 in quanto il tampone “a differenza del vaccino, non è un trattamento sanitario e non viene pertanto in considerazione il diritto garantito dall'art. 32 della Costituzione, costituendo soltanto un accertamento diagnostico privo di qualsiasi idoneità ad incidere sull'integrità fisica del lavoratore”. 

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Bergamo ha, pertanto, ritenuto che l’irricevibilità della prestazione lavorativa è una legittima conseguenza della libera scelta del dipendente di non aderire alla campagna preventiva datoriale stante “il dovere di solidarietà tra consociati e di tutela reciproca della salute tra colleghi di lavoro”.

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