La prescrizione non decorre più in costanza di rapporto di lavoro
In materia di prescrizione dei crediti lavorativi, in via generale, trova applicazione l’2948 c.c., ai sensi del quale le somme corrisposte dal datore di lavoro al prestatore con periodicità e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2948, n. 5, c.c.) si prescrivono nel termine quinquennale.
Per converso, la tematica della decorrenza di tale termine non ha mai trovato una specifica disciplina nel nostro ordinamento, con la conseguente applicazione del principio generale di cui all’art. 2935 c.c. alla stregua del quale la prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere.
Sul punto, la Corte Costituzionale era intervenuta, valorizzando la particolare condizione del lavoratore subordinato e specificando che la prescrizione dei crediti da lavoro decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere … tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato [sia] caratterizzato da una particolare forza di resistenza la quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione” (Corte Cost. n. 63/1966).
Negli anni, la giurisprudenza ha declinato tale orientamento nel senso di ritenere che la prescrizione decorra in costanza di rapporto nelle sole ipotesi in cui il lavoratore fosse garantito dalla tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 Stat. Lav.; mentre, per i lavoratori che non potevano beneficiare di tale garanzia (perché assunti da datori di lavoro di dimensioni ridotte o per la particolare tipologia del rapporto), il decorso della prescrizione è stato ritenuto decorrere a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel tempo, con le modifiche apportate all’art. 18 della Legge 300/70 ad opera della Legge Fornero del 2012 e del Jobs act del 2015, parte della giurisprudenza e della dottrina hanno ritenuto che il regime sanzionatorio per illegittimità del licenziamento di cui all’art. 18 (“post Fornero”) non garantisse più quella stabilità del rapporto di lavoro, richiesta dalla giurisprudenza ai fini della decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto, avendo la L. 92 del 2012 introdotto un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata ridimensionata.
Alla stregua di quanto sopra, sin dal 2012, la giurisprudenza è tornata ad interrogarsi sul tema della decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro in costanza di rapporto, esprimendosi con due orientamenti tra loro diametralmente opposti.
Sul punto, è, dunque, intervenuta, la Suprema Corte, la quale ha statuito che, in seguito alle modifiche apportate dal legislatore nel 2012 all’art. 18 Stat. Lav., oggi non vi sia più quella garanzia di stabilità che consentiva di ritenere che la prescrizione decorresse in costanza di rapporto.
Questo perché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è più assistito da un regime di assoluta stabilità, che presupporrebbe secondo la Corte la predeterminata certezza della tutela reintegratoria per qualsiasi ipotesi di licenziamento illegittimo.
La Corte, dunque, ha stabilito che il dies ad quo della decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, dopo aver escluso che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per come delineato dal nuovo quadro normativo, sia assistito da “un regime di adeguata stabilità”.
Da ciò consegue la decorrenza del termine prescrizionale dalla fine del rapporto di lavoro, per tutti quei diritti che non risultino prescritti al momento dell'entrata in vigore della Legge Fornero.

