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Informative ai dipendenti: ecco il Decreto Trasparenza

Informative ai dipendenti: ecco il Decreto Trasparenza

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 giugno 2022 (attuativo della direttiva UE n. 2019/1152), sarà necessario rivedere la formulazione delle lettere di assunzione abitualmente utilizzate.
Il datore di lavoro, infatti, sarà obbligato ad esplicitare già nel contratto di assunzione tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro, mentre non sarà più sufficiente un rinvio al contratto collettivo applicato.
Vediamo, più del dettaglio, le informazioni obbligatorie da inserire nel contratto di assunzione:

  • identità delle parti
  • durata e condizioni che caratterizzano l’eventuale periodo di prova
  • luogo di lavoro, qualifica, livello, natura o categoria
  • descrizione delle mansioni
  • data di inizio della prestazione lavorativa
  • se trattasi di contratto a tempo determinato, prevista durata/scadenza dello stesso e ragioni di apposizione del termine al contratto
  • organizzazione della prestazione lavorativa resa dal lavoratore, in particolare rispetto agli orari da rispettare – indifferentemente se a tempo pieno o parziale – nella giornata, nella settimana o nel mese
  • ove previsti, obblighi formativi verso il lavoratore a cura dell’impresa (si pensi, ad esempio, ad un rapporto in apprendistato)
  • modalità di quantificazione e di pagamento della retribuzione riconosciuta al lavoratore
  • durata dei congedi retribuiti, ferie, permessi, ex festività e altri analoghi istituti contrattuali spettanti di diritto al lavoratore
  • procedure da rispettare per la cessazione del rapporto di lavoro: modalità e formalismo di risoluzione del rapporto di lavoro, durata e decorrenza del preavviso
  • contrattazione collettiva, nazionale/territoriale regionale o provinciale/aziendale, che disciplina il rapporto di lavoro
  • richiamo a enti e istituzioni competenti in materia di sicurezza e assicurazioni sociali.

Questi obblighi informativi sono estesi alle seguenti tipologie contrattuali:

  • rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, a prescindere dal regime orario (anche part-time)
  • contratti di lavoro intermittente
  • contratti di lavoro in somministrazione
  • rapporti di lavoro c.d. parasubordinato
  • contratti di prestazione occasionale, di cui all’art. 54 bis, D.L. n. 50/2017
  • contratti dei lavoratori marittimi, della pesca e dei lavoratori domestici.

Ogni successiva variazione contrattuale dovrà essere comunicata al lavoratore in forma scritta entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica stessa.
Il datore di lavoro inadempiente rispetto agli obblighi informativi è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato, previa denuncia del lavoratore o accertamento ispettivo.
 

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