Decreto Aiuti: a luglio 200 euro per i lavoratori dipendenti
L’art. 31 del Decreto Aiuti (D.L. del 17 maggio 2022, n. 50) prevede l’erogazione di una somma una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti.
L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
I datori di lavoro provvederanno al recupero della somma anticipata in busta paga secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Inps.
Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 abbiano beneficiato dell’esonero contributivo dell’0,80% previsto dalla Legge di bilancio 2022 (e, quindi, che abbiano una retribuzione annua non superiore a 35.000 euro).
Pertanto, risulterebbero esclusi dal beneficio dei 200 euro i lavoratori assunti successivamente al mese di aprile, poiché non fruitori dell’esonero dello 0,80% nel primo quadrimestre del 2022 (salvo dichiarazione di aver fruito dell’esonero in precedenza tramite un precedente datore di lavoro).
Inoltre, l’art. 32 del Decreto Aiuti prevede la corresponsione di euro 200 da parte dell’Ente Previdenziale di competenza a favore di:
- titolari di pensione
- lavoratori domestici
- percettori di indennità di disoccupazione (Naspi o disoccupazione agricola)
- collaboratori coordinati e continuativi
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati
- lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 cc.
- incaricati alle vendite a domicilio
- lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
- nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.
Il lavoratore, per aver diritto al predetto trattamento di favore, dovrà dichiarare al datore di lavoro di non essere:
- titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 (co. 1)
- in un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza (co. 18).
Infine, è stato specificato che tale somma non deve essere ridotta in caso di part time.
L’indennità non entra nella base di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c. e non è da considerarsi retribuzione.

