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Covid e comporto: il calcolo dei giorni di quarantena

Covid e comporto: il calcolo dei giorni di quarantena

Con l'ordinanza del 13 gennaio 2022 il Tribunale di Palmi ha statuito che l'assenza per malattia da Covid-19 non rientra nei limiti del periodo di comporto.
Di conseguenza è illegittimo il licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto se nel computo dei giorni di assenza per malattia vengono considerate anche le assenze a causa del contagio da Covid-19.
Non può, dunque, essere valutato ai fini del superamento del periodo di comporto sia il tempo trascorso in quarantena precauzionale per chi ha avuto contatti con un soggetto infetto, che quello in isolamento domiciliare, per coloro che siano risultati positivi al virus.
L'art. 26 del D.L. n. 18 del 2020 prevede che "fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena o in permanenze domiciliare  non è compatibile ai fini del periodo di comporto". 
La predetta norma, secondo il Tribunale, individua il periodo trascorso in quarantena o permanenza domiciliare richiama l'art. 1 comma 2 lett. d) ed e) d.l. n. 19 del 2020 il quale indica i soggetti ai quali sia applicata la misura della quarantena precauzionale, e coloro che siano stati sottoposti a "divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per e persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus".
Deve, quindi, essere escluso dal periodo di comporto anche il periodo temporale in cui il lavoratore sia risultato positivo al Covid-19.
Di conseguenza, avendo la società comminato il licenziamento prima della scadenza del periodo di comporto lo stesso deve ritenersi nullo e, ai sensi dell'art. 18 commi 4 e 7, l. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è stato condannato alla reintegrazione del ricorrente e al pagamento della indennità risarcitoria.

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