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Il lavoratore disabile può beneficiare della riassegnazione ad un altro posto

Il lavoratore disabile può beneficiare della riassegnazione ad un altro posto

La Corte di Giustizia UE (con sentenza del 10.02.2022, nella causa C-485/20) afferma che il lavoratore che, a causa della sua disabilità, sia stato dichiarato inidoneo alle mansioni alle quali era adibito, deve essere destinato ad altre attività per il quale dispone delle competenze richieste, a meno che una tale misura non imponga al datore un onere sproporzionato.
La Corte di Giustizia ha rilevato, preliminarmente, che la finalità della Direttiva 2000/78 è quella di fissare un quadro generale per garantire ad ogni individuo la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - offrendogli una protezione efficace contro le discriminazioni (ivi incluse quelle fondate sulla disabilità) - ed è applicabile anche al soggetto che effettua un tirocinio di formazione.
Secondo la Corte, in ottemperanza alla citata direttiva, il datore – in caso di dichiarata inidoneità sopravvenuta di un disabile alla mansione – deve, dunque, adottare i provvedimenti necessari che consentano al soggetto di conservare la sua occupazione.
Ciò non deve, però, comportare per il datore di lavoro un onere sproporzionato, tenuto conto dei costi, delle dimensioni e delle risorse economiche dell’organizzazione o della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.
Su tali presupposti, la Corte di Giustizia afferma, pertanto, che: “L’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE … deve essere interpretato nel senso che la nozione di soluzioni ragionevoli per i disabili, ai sensi di tale articolo, implica che un lavoratore, compreso quello che assolve un tirocinio post-assunzione, il quale, a causa della sua disabilità, sia stato dichiarato inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del posto da lui occupato, sia destinato ad un altro posto per il quale dispone delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste, a meno che una tale misura non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato”.

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